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Sez. 3, Sentenza n. 23296 del 14/12/2004 (Rv. 578758 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO IN SEDE DI ESERCIZIO DEL RECESSO ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE | Mancata tempestiva destinazione dell'immobile all'uso indicato per ottenere la restituzione - Responsabilità per inadempimento - Configurabilità - Conseguenze - Ragioni meritevoli di tutela - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578758-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO IN SEDE DI ESERCIZIO DEL RECESSO ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE

Le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore che gli artt. 31 e 60 legge n. 392/78 pongono a carico del locatore, che non abbia tempestivamente adibito l'immobile all'uso per il quale ne aveva ottenuto la disponibilità, non sono connesse ad un criterio di responsabilità oggettiva, o secondo una presunzione assoluta di colpa, bensì sulla base di una presunzione "iuris tantum "; esse configurano una forma di responsabilità per inadempimento inquadrabile nella generale disciplina degli artt.1176 e 1218 cod. civ., con la conseguenza che non sono applicabili qualora la tardiva destinazione dell'immobile medesimo sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni o situazioni meritevoli di tutela non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore stesso. (In applicazione dei principi di cui sopra la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del locatore, il quale non aveva potuto intraprendere tutte quelle iniziative, assolutamente personali e non delegabili a terzi, indispensabili per adattare l'immobile, già locato per uso ufficio, alle esigenze abitative proprie e della famiglia, avendo avuto la necessità di seguire il figlio nel suo primo anno di vita, anche sorvegliandolo durante il sonno, con assorbimento totale delle proprie energie, - essendo stato il primo figlio vittima di "morte bianca del lattante in culla" intraprendendole la suddetta attività scadere di un anno ed abitando l'appartamento ad ultimazione dei lavori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)