Sez. L, Sentenza n. 7602 del 16/12/1986 (Rv. 449621 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO O DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - NEL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO PARASUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ONORARI DI LEGALE ESTERNO DI UN ENTE PREVIDENZIALE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO O DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - NEL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO PARASUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ONORARI DI LEGALE ESTERNO DI UN ENTE PREVIDENZIALE.*
La rivalutazione monetaria prevista dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. è applicabile a tutti i rapporti di lavoro elencati dall'art. 409 dello stesso codice, e quindi anche a quelli indicati al n. 3 di tale articolo, non potendo l'espressione "crediti di lavoro", contenuta nella citata disposizione dell'art. 429, essere intesa come limitata ai crediti di lavoro subordinato ed essendo ingiustificata sul piano costituzionale (sentenze della Corte costituzionale n. 65 del 1978 e n. 76 del 1981) l'esclusione dell'operatività della stessa norma nei confronti dei lavoratori autonomi il cui rapporto abbia il carattere della cosiddetta parasubordinazione. (principio affermato in fattispecie concernente crediti di onorari per prestazioni di legale "esterno" in favore di ente previdenziale). (V 3815/84, mass n 435777).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)