Sez. L, Sentenza n. 3507 del 12/06/1984 (Rv. 435515 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - MERA ENUNCIAZIONE DELLA PROCURA AD LITEM NEGLI ATTI DI PARTE E TRASCRIZIONE DEGLI ESTREMI DELLA STESSA NELL'INTESTAZIONE DELLA SENTENZA - INSUFFICIENZA - CONTESTAZIONI DELLA CONTROPARTE - CONSEGUENZE - GIURIDICA INESISTENZA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - MERA ENUNCIAZIONE DELLA PROCURA AD LITEM NEGLI ATTI DI PARTE E TRASCRIZIONE DEGLI ESTREMI DELLA STESSA NELL'INTESTAZIONE DELLA SENTENZA - INSUFFICIENZA - CONTESTAZIONI DELLA CONTROPARTE - CONSEGUENZE - GIURIDICA INESISTENZA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO.*
La mera enunciazione della procura ad litem negli Atti di parte e la materiale trascrizione degli estremi della stessa nella intestazione della sentenza non costituiscono, in presenza di contestazioni al riguardo, elementi sufficienti a fondare, da soli, una presunzione di sussistenza della procura e di sua produzione anteriormente all'inizio del giudizio (o quanto meno successivamente, con operatività della sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ.), e, pertanto, ove il contestato difetto concerna l'atto introduttivo del giudizio, ne consegue la giuridica inesistenza di questo, che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale. (V 1472/81, mass n 412124; (V 4258/78, mass n 400773).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)