Sez. 1, Sentenza n. 4258 del 18/07/1979 (Rv. 400773 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - ISTITUTO DELLA RATIFICA - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - ISTITUTO DELLA RATIFICA - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
L'istituto della ratifica non e applicabile in campo processuale con riferimento alla procura alle liti - salva l'ipotesi prevista nell'art 125, secondo comma, cod proc civ - in quanto la procura alle liti costituisce il presupposto della valida Costituzione del rapporto processuale. (V 4491/76, mass n 383214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)