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Sez. 1, Sentenza n. 4258 del 18/07/1979 (Rv. 400773 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - ISTITUTO DELLA RATIFICA - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400773-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - ISTITUTO DELLA RATIFICA - INAPPLICABILITA - LIMITI.*

L'istituto della ratifica non e applicabile in campo processuale con riferimento alla procura alle liti - salva l'ipotesi prevista nell'art 125, secondo comma, cod proc civ - in quanto la procura alle liti costituisce il presupposto della valida Costituzione del rapporto processuale. (V 4491/76, mass n 383214).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)