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Sez. U, Sentenza n. 4215 del 19/07/1982 (Rv. 422197 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONFIGURABILITÀ DI UNA QUESTIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422197-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONFIGURABILITÀ DI UNA QUESTIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

L'improponibilità della domanda, per difetto assoluto di giurisdizione, si ha solo nel caso in cui la situazione dedotta non sia inquadrabile in alcuna norma o principio dell'ordinamento, astrattamente idonei a tutelare la posizione soggettiva fatta valere, sicché le pretese dell'istante non siano riconducibili in nessuna delle categorie di posizioni soggettive suscettibili di tutela diretta (diritti soggettivi) o indiretta (interessi legittimi). Pertanto, va esclusa tale improponibilità relativamente alla domanda di recesso del locatore dalla locazione ex art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392, in quanto volta a far valere un diritto tutelato da una precisa normativa, con la conseguente sussistenza al riguardo della giurisdizione del giudice ordinario. (V 2497/82, mass n 420370; (V 4599/81, mass n 415309; (V 4256/81, mass n 414931).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)