Sez. L, Sentenza n. 1256 del 07/02/1991 (Rv. 470814 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione da rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie | Retribuzione - In genere - Sospensione del rapporto - In genere - Mancata prestazione di lavoro da parte della generalità dei dipendenti di un'impresa per causa non imputabile al datore di lavoro - Diritto alla retribuzione - Cessazione - Estensione ai lavoratori già sospesi per malattia - Necessità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione da rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie
Nell'ipotesi in cui la prestazione di lavoro, da parte della generalità dei dipendenti di un'impresa, sia mancata per causa non imputabile al datore di lavoro, il diritto alla retribuzione viene meno, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., anche per quei lavoratori il cui rapporto sia già sospeso per malattia ai sensi dell'art. 2110 dello stesso codice. Infatti, il rischio addossato al datore di lavoro da tale norma - che mira a realizzare la parità di trattamento fra il lavoratore sano e quello infermo - non può essere estesa a situazioni di forza maggiore, diverse dagli eventi eccezionalmente contemplati dalla norma stessa, le quali, paralizzando, con l'inattività dell'impresa, i rapporti di lavoro relativi alla generalità dei dipendenti, non possono non investire anche i rapporti sospesi per malattia, tanto più che, diversamente opinando, si riserverebbe ai lavoratori ammalati un trattamento addirittura privilegiato rispetto a quello dei lavoratori in attività di servizio. Conf. 25822/82 mass. n. 420386, prima parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)