Sez. U, Sentenza n. 19565 del 26/09/2011 (Rv. 618748 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense - Termine breve di trenta giorni dalla notifica della decisione ex art. 56, terzo comma, r.d.l. n. 1578 del 1933 - Applicabilità - Limiti e condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta non già al termine breve di sessanta giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ma a quello di trenta previsto dall'art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, salva l'applicabilità del termine annuale nella sola ipotesi in cui non vi sia stata notificazione di ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)