Sez. 1 - , Ordinanza n. 10470 del 19/04/2023 (Rv. 667499 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Immigrazione - Diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento - Citazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - Proposizione davanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma - Sussistenza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma.
Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7 com. 1 lett. E, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)