Sez. 1, Sentenza n. 209 del 05/01/2005 (Rv. 579508 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricongiungimento familiare - Autorità consolare - Competenza - Accertamento della insussistenza del requisito della "vivenza a carico" - Conseguenza - Diniego del visto di ingresso - Preclusione per essere stato rilasciato il nulla osta da parte della Questura - Insussistenza - Natura dell'accertamento - Discrezionalità amministrativa - Esclusione - Incidenza sulla posizione soggettiva del richiedente - Configurabilità - Rilevanza ai fini della legittimazione dell'Autorità consolare nel procedimento giurisdizionale camerale di impugnazione del diniego del visto di ingresso - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie. .
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di ricongiungimento familiare richiesto dallo straniero extracomunitario per i propri familiari, la circostanza che il visto di ingresso, che deve essere rilasciato dall'Autorità consolare una volta che la Questura, cui la domanda viene presentata, rilasci il nulla osta condizionato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, non si configuri come esercizio di proteste discrezionale, non essendo consentita una valutazione di opportunità del rilascio stesso, non incide sulla possibilità che, all'esito delle verifiche demandate a tale autorità, il visto venga negato, per difetto del requisito della "vivenza a carico". La natura non discrezionale del provvedimento di diniego può peraltro rilevare al fine di configurare la posizione soggettiva del richiedente in termini di diritto soggettivo, ma non anche ad escludere la legittimazione dell'Autorità consolare, e per essa del Ministero degli Affari Esteri, una volta che il diniego del visto venga impugnato dinnanzi al giudice ordinario, a resistere nel relativo procedimento camerale e a proporre eventualmente reclamo avverso il decreto che accolga il ricorso e imponga il rilascio del visto. (Nella specie, il decreto impugnato, cassato dalla Corte Cass., aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Ministero degli Affari esteri sulla base del rilievo che, essendo il rilascio del visto di ingresso un atto assolutamente vincolato e difettando quindi una potestà discrezionale dell'autorità consolare, non sussisteva neanche la legittimazione della medesima amministrazione a proporre reclamo avverso il provvedimento giurisdizionale che, riconosciuta la sussistenza dei requisiti già accertati dalla questura, aveva ordinato il rilascio del visto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)