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Sez. 1, Sentenza n. 9756 del 26/09/1990 (Rv. 469368 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ - ESIMENTI PUTATIVE - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1990-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469368-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ - ESIMENTI PUTATIVE - EFFICACIA.*

Nella disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 delle violazioni amministrative, per cui è richiesto un elemento psicologico quale la legge penale esige per le contravvenzioni, operano le esimenti (nella specie, stato di necessità) anche nella Forma putativa, poiché la Rilevanza dell'errore sull'esistenza della causa scriminante - ancorché non espressamente sancita con disposizione analoga a quella dell'art. 59 cpv. Cod. pen. - va comunque, ritenuta, in applicazione analogica dell'art. 3, comma secondo, della stessa legge n. 689 del 1981 laddove esclude la responsabilità nel caso di "errore sul fatto" non determinato da colpa, configurandosi un tale errore anche quando l'agente supponga di trovarsi in una situazione concreta che, se realmente esistente, integrerebbe l'esimente. (V 3321/88, mass n 458719; (V 5710/85; (V 2624/81, mass n 413397).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)