Sez. 1, Sentenza n. 3321 del 05/05/1988 (Rv. 458719 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ERRORE SU UNA NORMA DIVERSA DA QUELLA PREVEDENTE L'ILLECITO - VALORE SCRIMINANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ERRORE SU UNA NORMA DIVERSA DA QUELLA PREVEDENTE L'ILLECITO - VALORE SCRIMINANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE.*
Nella disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, l'errore (sempre che non sia inevitabile) su una norma diversa da quella che prevede l'illecito (nella specie, con riguardo alla circolazione di veicolo senza la prescritta carta, errore sulle Disposizioni inerenti all'efficacia di un libretto di circolazione rilasciato all'estero) può assumere valore scriminante, ai sensi dell'art. 3 secondo comma della citata legge, ed anche alla stregua dei principi posti dall'art. 47 cod. pen. (applicabili in via analogica), solo quando si traduca in un errore sul fatto non colpevole, cioè non evitabile nonostante l'impiego dell'ordinaria diligenza (con Onere della relativa prova a carico dell'autore del fatto, stante la presunzione della colpa). (V 138/85, mass n 438334).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)