Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 03/06/1976 (Rv. 380816 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - CONCESSIONE E TERMINE DI EFFICACIA - IN GENERE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI BENI IMMOBILI - DECORRENZA DEL TERMINE - ACCESSO 'IN LOCÒ DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - DATA DI NOTIFICAZIONE DI EVENTUALE PREAVVISO DI RILASCIO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - CONCESSIONE E TERMINE DI EFFICACIA - IN GENERE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI BENI IMMOBILI - DECORRENZA DEL TERMINE - ACCESSO 'IN LOCÒ DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - DATA DI NOTIFICAZIONE DI EVENTUALE PREAVVISO DI RILASCIO - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art 675 cod proc civ, il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Per indagare sul rispetto o meno di detto termine, nel caso di sequestro giudiziario di bene immobile, deve prendersi in considerazione il giorno dell'accesso 'in locò dell'ufficiale giudiziario procedente, quale momento iniziale delle operazioni esecutive, anche se l'immissione in possesso del custode si verifichi in epoca successiva. Al fine indicato, non puo darsi rilievo alla data di notificazione di un eventuale preavviso di rilascio, perche l'art 677 cod proc civ, nel richiamare per l'esecuzione del sequestro giudiziario le norme dettate per l'esecuzione per consegna o rilascio, esclude l'Obbligo di preavviso di cui all'art 608 primo comma cod proc civ, e perche comunque, anche nell'ordinaria esecuzione per rilascio, il predetto preavviso non costituisce il primo atto di esecuzione. (V 875/70, mass n 346245; (V 850/67, mass n 326997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)