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Sez. 1, Sentenza n. 972 del 30/01/1998 (Rv. 512090 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE | Reddito di impresa - Determinazione - Rapporto tra componenti negativi e ricavi - Valutazione - Questione estimativa - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512090-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE

In tema di contenzioso tributario, la valutazione, ai fini della determinazione del reddito di impresa, del rapporto tra i componenti negativi e i ricavi lordi dichiarati non rientra nell'ambito di competenza della Commissione Tributaria Centrale, trattandosi di questione di fatto di carattere estimativo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)