Sez. 2 - , Sentenza n. 22075 del 24/07/2023 (Rv. 668561 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Avviamento - Bene compreso nell'azienda - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità art. 1490 c.c. - Esclusione - Qualità immateriale dell'azienda - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1497 c.c. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE - In genere.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
In tema di cessione di azienda, l'avviamento non è un bene compreso nell'azienda - del quale quindi si possa ipotizzare un vizio ai sensi dell'art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta - ma è una qualità immateriale dell'azienda stessa, che può essere promessa nel contratto di vendita e il cui difetto dà luogo alla fattispecie di inadempimento di cui all'art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che la sua mancanza o il suo valore inferiore a quello pattuito non possono essere poste a fondamento dell'azione di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., ma solo, eventualmente, di una di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)