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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29450 del 24/10/2023 (Rv. 669204 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITA' PROMESSE | Compravendita di beni mobili - Mancanza del certificato di qualità dovuto in base al contratto di vendita - Irrilevanza - Esclusione - Mancanza di qualità promesse - Sussistenza - Possibilità di ritenere l’inadempimento di scarsa importanza ove non siano dimostrati specifici vizi della cosa - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669204-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITA' PROMESSE

In tema di compravendita di beni mobili, la mancanza del certificato di qualità, contrattualmente previsto, rileva, ex art. 1497 c.c., sotto il profilo del difetto delle qualità promesse e dà all'acquirente il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento, dovendosi escludere che la mancanza della certificazione di qualità, ove non siano dimostrati specifici vizi della cosa, possa essere ritenuta di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.

Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)