diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 34029 del 02/07/2003 Cc. (dep. 08/08/2003) Rv. 226615 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Procedimento camerale "ex" art. 127 cod. proc. pen. - Termini - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226615-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

Anche nel procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen. la dichiarazione di ricusazione può essere presentata finché non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. (Fattispecie relativa a procedura di appello ex art. 310 c.p.p., nella quale si è ritenuta tempestiva la dichiarazione di ricusazione presentata dopo due udienze di rinvio disposto per legittimo impedimento dell'imputato, ma prima di quella di trattazione del gravame)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)