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Sez. 6, Sentenza n. 9746 del 28/01/2014 Cc. (dep. 27/02/2014) Rv. 259311 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Procedimento camerale - Termine per la dichiarazione - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2014-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259311-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

La dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'atto del giudice, prima del cui compimento la dichiarazione di ricusazione deve essere formulata ex art. 38 cod. proc. pen., va individuato, nel caso di procedimento camerale, in qualunque adempimento attraverso il quale, per la prima volta, si concreti il contraddittorio tra le parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)