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Sez. 5, Sentenza n. 4721 del 31/10/1996 Cc. (dep. 17/12/1996) Rv. 206374 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Ordinanza dichiarativa di incompetenza - Perdita di efficacia della misura - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206374-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In materia di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l'ordinanza (emessa nei termini di cui al nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen.), con la quale il giudice dichiari la propria incompetenza (nella specie per essere divenuto competente per legge altro giudice all'indirizzo del quale si dispone la trasmissione degli atti) avendo consistenza di decisione sul procedimento di riesame, è atta ad impedire la perdita di efficacia della misura, come previsto dal decimo comma del citato art. 309 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)