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Sez. 6, Sentenza n. 2296 del 09/06/1997 Cc. (dep. 18/09/1997) Rv. 208855 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Decisione del Tribunale della libertà confermativa della dichiarazione di incompetenza territoriale del Gip - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208855-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

È inammissibile l'impugnazione del provvedimento del Tribunale della libertà nella parte in cui conferma la dichiarazione di incompetenza territoriale del Gip., così come in nessun caso sono impugnabili i provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, come precisato dall'ultima parte del secondo coma dell'art. 568 cod. proc. pen.. Il provvedimento sulla competenza infatti non è attributivo della stessa al giudice designato e importa solo, in caso di contrasto di valutazione sul punto da parte del giudice cui gli atti vengono trasmessi, la possibilità di elevare conflitto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)