Sez. 1, Sentenza n. 3885 del 20/11/1975 (Rv. 378143 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - TARDIVO DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI - SOPRAVVENUTA MORTE DI UNO DI QUESTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DICHIARAZIONE - NECESSITA - IMPROCEDIBILITA - DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - TARDIVO DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI - SOPRAVVENUTA MORTE DI UNO DI QUESTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DICHIARAZIONE - NECESSITA - IMPROCEDIBILITA - DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE.*
In un procedimento di separazione personale fra coniugi, il giudice di appello adito con gravame improcedibile (nella specie, per l'intempestivo deposito della sentenza impugnata), qualora venga a conoscenza della morte di uno dei coniugi, ancorche in forza di documenti prodotti dopo la rimessione della causa al collegio, deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, e non l'improcedibilita dell'appello. (V 3279/73, mass n 367136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)