Sez. 1, Sentenza n. 3279 del 29/11/1973 (Rv. 367136 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOPRAGGIUNTA MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLE SENTENZE DI MERITO - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEGLI EREDI - CONDIZIONI - DEDUZIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOPRAGGIUNTA MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLE SENTENZE DI MERITO - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEGLI EREDI - CONDIZIONI - DEDUZIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI.*
In tema di separazione personale, se nelle more del giudizio per Cassazione si verifica lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi, va dichiarata cessata la materia del contendere, con Cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado. Infatti, l'avvenuta cessazione della materia del contendere per l'intervenuta morte di uno dei coniugi, privando di Rilevanza l'istanza di separazione, non determina un normale caso di Estinzione del processo, ma fa venir meno oggettivamente la necessita di affermare la concreta volonta giurisdizionale in ordine alla domanda proposta in giudizio di cessazione della vita comune e di regolamento delle condizioni economiche di vita dei coniugi in regime di separazione e quindi travolge e rende inefficace anche la pronunzia di separazione in precedenza emessa nello stesso processo e non ancora passata in giudicato. La prosecuzione del processo da parte degli eredi del coniuge defunto potrebbe avvenire solo per far valere diritti di natura strettamente patrimoniale eventualmente dedotti in giudizio dal loro dante causa, in quanto gia acquisiti al suo patrimonio prima della morte, e sempre che si tratti di diritti patrimoniali autonomi e non di meri effetti patrimoniali necessariamente ed esclusivamente dipendenti dalla pronuncia di separazione personale, o di diritti da questa derivanti o, comunque, aventi il proprio presupposto nella stessa pronuncia di separazione personale. (V 3739/68, mass n 337084; 1862/67, mass n 328778; (V 381/67, mass n 326284; 639/63; 1029/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 707 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)