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Sez. 5, Sentenza n. 1021 del 29/03/1984 Cc. (dep. 12/04/1984) Rv. 163653 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE "A QUO" (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - COMPETENZA DEL GIUDICE "A QUO" - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163653-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE "A QUO" (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - COMPETENZA DEL GIUDICE "A QUO" - LIMITI.*

La Competenza del giudice "a quo" ad esaminare le questioni di ammissibilità del gravame presuppone che le ragioni di inammissibilità siano palesi; resta, quindi, esclusa allorché si tratti di questioni la cui soluzione si presenti controversa. (Conf mass n 153492).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)