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Sez. 5, Sentenza n. 452 del 29/03/1982 Cc. (dep. 29/04/1982) Rv. 153492 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153492-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'art. 207 cod. proc. pen. attribuisce al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato il potere di dichiarare inammissibile l'impugnazione in varie ipotesi, tra le quali figura quella della impugnazione proposta da persona non legittimata. La particolare Competenza del giudice a quo, prevista nella norma citata al fine di evitare la trasmissione al giudice superiore di impugnazioni non consentite o affette da vizi processuali, postula l'evidenza delle ragioni della inammissibilità e resta, quindi, esclusa quando siano state sollevate questioni la cui soluzione si presenti controversa. (nella specie la parte civile aveva impugnato la sentenza istruttoria di proscioglimento, senza averne diritto, giacché tale pronunzia non può acquistare autorità di giudicato e non può determinare alcuna preclusione all'Esercizio dell'Azione civile risarcitoria. La suprema Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice a quo aveva rilevato la inammissibilità del gravame della parte civile). (non risultano precedenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)