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Sez. L, Sentenza n. 7364 del 19/07/1990 (Rv. 468283 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - DIRITTI DELLA PARTE RIMASTA CONTUMACE IN PRIMO GRADO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468283-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - DIRITTI DELLA PARTE RIMASTA CONTUMACE IN PRIMO GRADO - ESTENSIONE.*

La parte rimasta contumace non può godere, nel giudizio di appello, di diritti maggiori di quelli che spettano alla parte che sia stata presente nel primo giudizio, ma deve accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi a cagione della sua omessa Costituzione nella pregressa fase processuale - le quali hanno valore assoluto ed inderogabile e possono essere rilevate di ufficio -, atteso altresì, con riguardo alle controversie soggette al rito del lavoro, il disposto dell'art. 437, secondo comma cod. proc. civ., che fa divieto di proporre in appello nuove domande ed eccezioni non rilevabili di ufficio, nonché nuovi mezzi di prova. (V 5902/82, mass n 423662).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)