Sez. L, Sentenza n. 5902 del 09/11/1982 (Rv. 423662 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - APPELLANTE CONTUMACE IN PRIMO GRADO - PRECLUSIONI E DECADENZE CONSEGUENTI ALLA MANCATA COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO - APPLICABILITÀ E RILEVABILITÀ D'UFFICIO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 437 COD. PROC. CIV. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - APPELLANTE CONTUMACE IN PRIMO GRADO - PRECLUSIONI E DECADENZE CONSEGUENTI ALLA MANCATA COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO - APPLICABILITÀ E RILEVABILITÀ D'UFFICIO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 437 COD. PROC. CIV. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti maggiori di quelli che spettano alla parte che sia stata presente nel primo giudizio e deve accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi. Pertanto, in tema di controversie individuali di lavoro o di assistenza e previdenza obbligatorie, l'appellante, contumace in primo grado, attesa la formulazione dell'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. (che fa divieto di proporre in appello nuove domande ed eccezioni non rilevabili di ufficio, nonché nuovi mezzi di prova, salve le eccezioni previste) soggiace alle preclusioni o decadenze nelle quali sia incorso omettendo di costituirsi ritualmente in primo grado e tali preclusioni hanno valore assoluto ed inderogabile e devono essere rilevate anche d'ufficio. L'eccezione d'incostituzionalità di detta norma, in rapporto all'art. 24 cost., è poi manifestamente infondata, perché la limitazione dei poteri difensivi cui va incontro l'appellante contumace in primo grado è conseguente non al precetto legislativo ma ad una precisa scelta defensionale della parte.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)