Sez. 3, Sentenza n. 883 del 30/03/1973 (Rv. 363214 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - ORIGINARIA INCOMPETENZA - IRRILEVANZA - DOVERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DELL'INCOMPETENZA - PRONUNCIA DI NULLITA DEL DECRETO - OBBLIGATORIETA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - ORIGINARIA INCOMPETENZA - IRRILEVANZA - DOVERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DELL'INCOMPETENZA - PRONUNCIA DI NULLITA DEL DECRETO - OBBLIGATORIETA.*
L'art 645 cod proc civ, stabilendo che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che lo ha emesso, determina una Competenza funzionale e inderogabile, che non puo subire spostamento neanche quando il giudice adito ritenga di essere incompetente a conoscere della domanda. Di conseguenza, qualora si debba riconoscere l'incompetenza in relazione all'originaria istanza, in base alla quale e stato emesso il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non puo astenersi dal prendere cognizione della opposizione medesima e rimettere il relativo procedimento al giudice che ritiene competente per la domanda in via ordinaria o al cui ufficio il ricorso doveva essere presentato, ma deve, nel dichiarare la propria incompetenza, pronunciare la nullita del decreto, esplicando ed esaurendo con tale pronunzia la sua Competenza funzionale. (V 1127/71, mass n 351211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)