Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 09/04/1975 (Rv. 374829 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - CONNESSIONE DI CAUSA - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE DI VALORE SUPERIORE - SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - RIMESSIONE DELLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTATIVITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - CONNESSIONE DI CAUSA - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE DI VALORE SUPERIORE - SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - RIMESSIONE DELLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTATIVITA.*
L'art 645 cod proc civ, stabilendo che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti all'ufficio al quale appartiene il giudice che lo ha emesso, determina una Competenza funzionale ed inderogabile, non modificabile per ragioni di connessione, neppure nelle particolari ipotesi previste dagli artt 34, 35, 36 cod proc civ. di conseguenza, qualora nel giudizio di opposizione sia proposta una domanda riconvenzionale che ecceda il limite massimo della sua Competenza, il giudice adito non puo rimettere tutta la causa al giudice superiore per ragione di valore, ma, separati i due procedimenti, deve rimettere al giudice superiore soltanto quello relativo alla domanda riconvenzionale e trattenere quello relativo all'opposizione alla ingiunzione, salvo a disporre la sospensione di tale processo in attesa della decisione sulla causa pregiudiziale. (Conf 1442/73, mass n 364157; 990/73, mass n 363385; (Conf 883/73, mass n 363214).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)