diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 158 del 10/01/2006 (Rv. 585811 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Valutazione delle minorazioni e malattie invalidanti ex d.lgs. n.509 del 1989 e d.m. 5 febbraio 1992 - Decorrenza - Data di entrata in vigore del decreto ministeriale - Domande presentate in epoca antecedente - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585811-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il nuovo regime di valutazione delle minorazioni e malattie invalidanti, previsto dal d.lgs. n.509 del 1989 e fissato dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, è entrato in vigore il 12 marzo 1992 (il predetto decreto ministeriale è stato pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992), conseguendone che l'assistito che abbia presentato domanda prima di tale data ha diritto ad una valutazione delle proprie condizioni di validità con la percentuale più favorevole, anche per le azioni dirette al ripristino di una prestazione revocata, rilevando la domanda originaria, prima accolta e poi revocata (v. Corte Cost. n.209 del 1995)(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, invitando il giudice di rinvio a verificare, in via istruttoria, se la domanda originaria dell'assegno di assistenza fosse stata presentata prima del 12 marzo 1992).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 508 CORTE COST., DM Sanità 05/02/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)