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Sez. L, Sentenza n. 12563 del 27/08/2003 (Rv. 566324 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Modifica del requisito della riduzione della capacità lavorativa ex art. 9 del D.Lgs. n. 509 del 1988 - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore del D.M. 5 febbraio 1992 - Decorrenza della provvidenza da data anteriore alla modifica ex D.Lgs. n. 509 del 1988 - Riferimento alla percentuale della riduzione della capacità lavorativa previgente - Necessità - Pronunzia della sentenza in data successiva all'entrata in vigore del D.M. del 1992 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566324-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di assegno mensile di invalidità ex art. 13, legge n. 118 del 1971, l'elevazione al settantaquattro per cento della riduzione della capacità lavorativa introdotta dall'art. 9, primo comma, D.Lgs. n. 509 del 1988, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 - pubblicato sulla G.U. del 26 febbraio 1992 - che ha indicato le percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, non concernendo detta decorrenza l'art. 3, ultimo comma, legge n. 407 del 1990 n. 407, in virtù del quale gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo decorrono dal 1 gennaio 1991; inoltre, in virtù dell'art. 9, secondo comma, D.Lgs. n. 509 del 1988, l'elevazione della riduzione percentuale della capacità di lavoro non incide sui diritti acquisiti da quanti, alla data sopra indicata, già beneficiavano dell'assegno, ovvero avevano ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, ipotesi quest'ultima alla quale va equiparata, anche in coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 1995 n. 209, quella in cui l'esistenza dei requisiti sanitari, in base alla percentuale prevista dalla disciplina originaria, sia stata riconosciuta con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del succitato decreto ministeriale, con conseguente spettanza dell'assegno anche qualora la sentenza che accerta il diritto all'assegno sia stata pronunziata successivamente a detta data).

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 508 art. 9, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., DM Sanità 05/02/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)