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Sez. 3 - , Sentenza n. 17069 del 24/01/2019 Ud. (dep. 18/04/2019) Rv. 275905 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Combustione illecita di rifiuti - Incendio di rifiuti pericolosi - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275905-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di combustione illecita di rifiuti, previsto dall'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si applica nei confronti di chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati, pericolosi o meno, mentre la fattispecie di cui all'art. 6 d.l. n. 172 del 2008 sanziona esclusivamente l'incendio di rifiuti pericolosi, speciali o meno, dovendo pertanto escludersi una piena coincidenza tra le due norme penali. (Fattispecie in cui è stato ritenuto il reato di combustione illecita di rifiuti nel caso di incendio, all'interno di un terreno di proprietà dell'imputato, di due frigoriferi e di altri oggetti metallici considerati rifiuti non pericolosi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 bis, Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)