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Sez. 3, Sentenza n. 37236 del 10/07/2024 Ud. (dep. 10/10/2024) Rv. 286917-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Delitto di combustione illecita di rifiuti - Sospensione condizionale della pena subordinata al ripristino dello stato dei luoghi e alle spese di bonifica - Obbligo a carico dell'autore della violazione non proprietario del fondo - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286917-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE

In tema di combustione illecita di rifiuti, è legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese di bonifica, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia il proprietario del fondo interessato dalla condotta illecita, trattandosi di obblighi espressamente previsti dall'art. 256-bis, comma 1, ultima parte, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a carico di chiunque si trovi in rapporto, anche di mero fatto, con il sito inquinato.

Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 bis com. 1, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)