Sez. 4, Sentenza n. 21730 del 02/03/2004 Ud. (dep. 07/05/2004) Rv. 228578 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condanne intermedie per reato depenalizzato - Limite di cui all'art. 164 cod. pen. - Incidenza - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di "abolitio criminis", va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)