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Sez. 1, Sentenza n. 7652 del 11/02/2004 Cc. (dep. 23/02/2004) Rv. 227192 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Reiterazione del beneficio - Precedenti condanne a pena sospesa per fatti non più costituenti reato - Ostatività - Esclusione - Effetti.
Stato
decisa il 2004-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227192-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

L'abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. Tale effetto si produce indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna, quale prevista dall'art. 673 cod. proc. pen., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa. Pertanto, non può essere disposta la revoca, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, cod. pen., della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa una terza volta, in apparente violazione dell'art. 164, comma quarto, stesso codice, a soggetto che ne aveva già fruito in relazione a due precedenti condanne, quando queste, ancorché non sia per esse intervenuta la revoca ex art. 673 cod. proc. pen., risultino comunque pronunciate per fatti non più costituenti reato (nella specie, emissione di assegni a vuoto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)