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Sez. 5, Sentenza n. 16390 del 21/11/2002 (Rv. 558629 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Notaio - Registrazione - Imposta principale - Pagamento - Rimborso - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558629-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI

In tema di imposta di registro, l'art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 limita il diritto al rimborso delle somme asseritamente corrisposte in eccedenza, al "contribuente" ed al "soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata", unici interessati alla corretta determinazione dell'imposta. Pertanto, il notaio rogante, che è estraneo al rapporto tributario ed è solo un responsabile d'imposta - inteso, alla stregua dell'art. 64, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri - non è legittimato a chiedere il rimborso delle somme pagate in eccedenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)