Sez. 4, Sentenza n. 320 del 15/02/1967 Ud. (dep. 06/07/1967) Rv. 104920 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - ESIGENZA DI EFFICIENZA CAUSALE MINIMA - DISCREZIONALITA NELLA APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - ESIGENZA DI EFFICIENZA CAUSALE MINIMA - DISCREZIONALITA NELLA APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE.*
Perche, nel caso di concorso di persone nel reato, possa ricorrere la ipotesi della minima importanza nella preparazione e nella esecuzione del medesimo, di cui al primo comma dell'art 114 cod pen, deve trattarsi di attivita minima e non soltanto di minore efficienza causale in rapporto alla produzione dell'evento. La partecipazione deve percio essere tale che il reato avrebbe potuto perfezionarsi anche senza di essa e deve, quindi, risolversi in pura agevolazione attinente soltanto alle modalita e non anche all'essenza della lesione giuridica posta in essere. Comunque, anche se si verificano le dette condizioni, la diminuzione della pena non e mai obbligatoria ma solo facoltativa da parte del giudice, che puo ugualmente negarla esercitando correttamente il suo potere discrezionale. (Conf 103308, anno 1967; 102958 e ivi citata, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)