Sez. 1, Sentenza n. 6081 del 03/07/1996 (Rv. 498363 - 01)
TITOLI DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE | Titoli di credito costituenti strumento di pagamento di debito verso lo Stato - Caratteristiche - Assegno circolare emesso in favore di una pubblica amministrazione, sua negoziazione mediante girata e pagamento del banchiere emittente in favore del giratario - Responsabilità del banchiere per colpa - Sussistenza.
TITOLI DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE
La banca, pur non potendo rifiutare il pagamento al possessore del titolo che sia legittimato da una serie continua di girate, non è, tuttavia, liberata se adempie la prestazione nei confronti di chi non sia titolare del diritto, osservando un comportamento connotato da dolo o da colpa grave. Non è, pertanto, liberato il banchiere che adempia al pagamento di assegni circolari intestati ad un'amministrazione dello Stato (nella specie, l'Ufficio del Registro), da se stesso emessi, su richiesta di una società, che siano stati successivamente negoziati mediante girata e versati su conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario e dalla stessa società richiedente, presso la medesima sede dello stesso banchiere. Costituisce, infatti, nozione di qualsiasi banchiere di media diligenza quella secondo cui i titoli che costituiscono strumento di pagamento di debito verso lo Stato non sono destinati alla circolazione, dovendo per legge contenere la clausola di intrasferibilità, e che, in ogni caso, i pagamenti dello Stato non avvengono mediante girata di titoli da esso ricevuti senza vincolo di intrasferibilità, ma solo mediante mandati di pagamento o titoli speciali che possono essere emessi esclusivamente dai funzionari delegati nelle forme di cui agli artt. 339 e 340 del regolamento di esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, DPR 30/04/1976 num. 656, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86, Regio Decr. 04/05/1924 num. 827 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2008
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)