Sez. 1, Sentenza n. 9778 del 03/10/1990 (Rv. 469374 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - IN GENERE - POSSESSO MATERIALE DEL TITOLO - PRESUPPOSTO PER L'ESERCIZIO DELLE AZIONI CARTOLARI - CARATTERE ESSENZIALE.*
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - IN GENERE - POSSESSO MATERIALE DEL TITOLO - PRESUPPOSTO PER L'ESERCIZIO DELLE AZIONI CARTOLARI - CARATTERE ESSENZIALE.*
Il possesso materiale del titolo di credito costituisce presupposto essenziale per l'Esercizio delle azioni cartolari, poiché la posizione di legittimo portatore - che, sul piano probatorio, al di fuori dei casi eccezionali di ammortamento e rilascio di copia autentica, ex artt. 343 cod. proc. pen. e 2715 cod. civ., può essere appunto verificato solo attraverso l'esibizione del titolo in originale - coincide con la titolarità del diritto di credito azionato. (V 5949/82, mass n 423701; (V 2074/68, mass n 334204).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Proc. Pen. art. 343 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)