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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 ottobre 1983, cause riunite 186/82 e 187/82

Decisione
decisa il 1983-10-05
ECLI
ECLI:EU:C:1983:262

Epigrafe

Nelle cause riunite 186 e 187/82, aventi ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte d'appello di Catania, sezione civile, nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra Ministero delle finanze, in persona del ministro pro-tempore, e Esercizio magazzini generali Spa, in liquidazione, con sede in Catania, e Mellina Agosta srl, con sede in Catania, domanda vertente sull'interpretazione della nozione di «forza maggiore» ai sensi del diritto doganale comunitario, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, P. Pescatore, G. Bosco, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: P. Heim ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Le ordinanze di rinvio, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

punto 1
In base alla vigente normativa doganale italiana, «per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale...» (art. 36, 1o comma, del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23. 1. 1973, n. 43, GU della Repubblica italiana, suppl. ord. n. 80 del 1973). «Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette...» (5o comma del suddetto art. 36). L'eccezione contemplata dal citato 5o comma è così disciplinata dall'art. 37: «Si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all'atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all'accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, dipenda dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo». Ai termini del 2o comma dell'art. 37, si considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria nel caso di cali naturali o cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. La legge 22 dicembre 1980, n. 891 (GURI n. 355 del 1980) ha integrato il decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, con l'art. 22 ter, a norma del quale «la parola perdita prevista... dall'art. 37 testo unico delle leggi doganali, approvato con DPR 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto». Questa disposizione, com'è precisato nel 2o comma dello stesso articolo, costituisce interpretazione autentica del citato art. 37 T.U.
punto 2
L'art. 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (GU L 58, pag. 7), disponeva già che «il depositante e il depositario debbono poter beneficiare della franchigia totale dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli per le perdite intervenute durante il periodo del deposito e dovute a casi fortuiti, a casi di forza maggiore, oppure a cause dipendenti dalla natura delle merci». Una disposizione simile figurava nella direttiva n. 69/73 sul perfezionamento attivo. L'art. 34 del regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario (GU L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1), che sostituisce il regolamento del Consiglio 18 marzo 1969, n. 54 (GU L 77, pag. 1), stabilisce del pari che, «fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale è dispensato dalle autorità competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci: a) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati, b) di cui è riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura». Tali principi sono codificati dalla direttiva del Consiglio 25 giugno 1979, n. 79/623, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di obbligazione doganale (GU L 179, pag. 31), la quale, nel quarto e nel nono considerando, sottolinea, che «l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione ai quali una determinata merce è soggetta ai sensi delle disposizioni in vigore dev'essere corrisposto da una persona fisica o giuridica in ragione dell'esistenza, a suo carico, di un obbligo di pagamento dell'importo medesimo, obbligo in appresso denominato “obbligazione doganale”», e che, «oltre al pagamento dell'obbligazione doganale o alla sua prescrizione, secondo le disposizioni vigenti, le cause [dell'] estinzione [dell'obbligazione doganale] devono fondarsi sulla constatazione che le merci non hanno effettivamente ricevuto la destinazione economica in base alla quale sono applicabili i dazi all'importazione o i dazi all'esportazione». La stessa direttiva recita all'art. 4: «In deroga all'art. 2 non sorge alcuna obbligazione doganale all'importazione rispetto ad una determinata merce : a) qualora l'interessato dimostri, in maniera soddisfacente per le autorità competenti, che l'inadempienza agli obblighi risultanti... [dai vari regimi doganali che hanno l'effetto di ritardare la messa in libera pratica della merce] è dovuta alla distruzione totale o alla perdita definitiva di detta merce per una causa inerente alla natura stessa della merce o per un caso fortuito o di forza maggiore; ...»
punto 3
Risulta dal fascicolo che, nella notte fra l'11 e il 12 o fra il 12 e 13 novembre 1978, degli ignoti sottraevano un determinato quantitativo di tabacchi lavorati esteri e di whisky di proprietà della società Mellina Agosta del deposito doganale n. 1 posto nei magazzini generali gestiti dalla società Esercizio magazzini generali e situati nell'ambito del circuito doganale di Catania, all'interno del porto. I ladri forzavano la saracinesca di ferro del magazzino ed eludevano la sorveglianza della Pubblica sicurezza e della Guardia di finanza. La società Esercizio magazzini generali, che detiene la chiave di una delle serrature del magazzino (mentre la chiave dell'altra serratura è custodita dall'ufficio doganale di Catania), denunciava il furto agli organi di polizia del porto e ne dava notizia anche alla Guardia di finanza ed alla dogana di Catania. Tuttavia la dogana di Catania, considerando realizzata la presunzione di messa definitiva in consumo della merce di cui trattasi, chiedeva con lettera 31 gennaio 1979 alla Esercizio magazzini generali, che gestisce il deposito doganale, ed alla Mellina Agosta, proprietaria della merce rubata, il pagamento di lire 78205695 per diritti doganali e IVA gravanti sulla merce oltre ad interessi e spese. Contro tale richiesta la società Esercizio magazzini generali proponeva ricorso in via gerarchica, che veniva respinto. Successivamente, in data 14 giugno 1979, le veniva notificata un'ingiunzione fiscale della dogana di Catania per il pagamento della somma suddetta nonché degli interessi e accessori. Avverso tale ingiunzione le società interessate proponevano opposizione dinanzi al tribunale di Catania. Con sentenza 16 gennaio - 24 febbraio 1981, il tribunale, accogliendo l'opposizione, dichiarava non dovuta la somma chiesta dalla dogana e condannava il ministero delle finanze alle spese del giudizio.
punto 4
Il ministero delle finanze interponeva appello contro detta sentenza. La Corte d'appello di Catania, dopo aver risolto un problema sollevato dalle società interessate, che sostenevano non essere dovuta l'imposta per la merce sottratta in quanto il furto era stato commesso in un magazzino «a chiusura ufficiale» — quale non è, a suo avviso, il magazzino gestito dalla Esercizio magazzini generali — ha rilevato che la controversia ha risvolti di diritto comunitario e, con ordinanze 18 giugno 1982, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato, la questione seguente: «se la sottrazione di merce soggetta a dazio doganale effettuata con le modalità indicate o, più generalmente e astrattamente, con modalità che, per quanto sopra argomentato, la assimilano alla forza maggiore pei principi dell'ordinamento giuridico ordinano, possa comprendersi nella nozione di forza maggiore come sagomata nell'ordinamento comunitario doganale».
punto 5
Le ordinanze di rinvio sono pervenute alla cancelleria della Corte di giustizia il 23 luglio 1982. In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, la società Esercizio magazzini generali, rappresentata dall'aw. Ugo Monterosso, del foro di Catania, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocatura dello Stato, in persona del sig. Ivo Braguglia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Alberto Prozzillo, in qualità d'agente, hanno presentato osservazioni scritte il 14 ottobre 1982, il 21 ottobre 1982 e, rispettivamente, il 25 agosto 1982. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 19 gennaio 1982, la Corte ha disposto la riunione delle due cause ai fini della fase orale e della sentenza. Con ordinanza 19 gennaio 1982, constatato che nessuno Stato membro e nessuna istituzione aveva chiesto che la causa fosse trattata in seduta plenaria, la Corte ha deciso, in base all'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di attribuire la causa alla Quarta Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni della società Esercizio magazzini generali

paragrafo 1
La società Esercizio magazzini generali sostiene che il furto della merce deve esonerare dall'obbligo di corrispondere i dazi doganali.
paragrafo 2
In proposito, essa sottolinea che il DPR 23 gennaio 1973, n. 43, fa riferimento alla normativa speciale sui magazzini generali che contempla espressamente la forza maggiore come causa di esclusione della responsabilità della conservazione e della custodia delle merci depositate in tali magazzini (RD 1. 7. 1926, n. 2290, convertito in legge 9. 6. 1927, n. 1158) e del pagamento dei diritti ragguagliati alla qualità ed alla quantità delle merci accertate all'atto dell'introduzione in deposito (RD 16. 1. 1927, n. 126). Ora, il rapporto della Guardia di finanza e la sentenza del tribunale di Catania, riprodotti nell'ordinanza di rinvio della Corte d'appello, hanno evidenziato che nessuna colpa sia pur lieve può addebitarsi alla società interessata per quanto concerne il furto (secondo l'ordinanza di rinvio, «... il furto è stato consumato con modalità tali da assurgere, secondo il convergente insegnamento dottrinario e giurisprudenziale, a situazione di forza maggiore (v. Cassazione 26. 10. 1955, n. 3494), a imprevedibilità dell'evento (v. Cassazione 26. 4. 1954, n. 1274)»). Anche la dottrina italiana (Messineo, Trattato di diritto civile e commerciale) ricomprende il furto nel caso fortuito e nella forza maggiore.
paragrafo 3
In armonia con tale orientamento, la giurisprudenza italiana aveva affermato la dispensa dal pagamento dei dazi doganali nell'ipotesi di furto perpetrato da terzi senza dolo o colpa dell'obbligato alla prestazione tributaria (Corte di cassazione, Sez. I civile, sentenze 22 dicembre 1978, n. 6148, e 18 gennaio 1980, n. 431).
paragrafo 4
In base alla nuova legge n. 891, la Corte di cassazione ha modificato la sua giurisprudenza dichiarando, nella sentenza 31 ottobre 1981, n. 5769, dovuto il dazio doganale su merce rubata che era trasportata su un autocarro. Tuttavia, in una causa parallela, la società interessata, deducendo l'incostituzionalità dell'art. 37 del T.U. n. 43 quale autenticamente interpretato dalla legge n. 891, ha ottenuto che il tribunale di Catania trasmettesse gli atti alla Corte costituzionale.
paragrafo 5
La società interessata si richiama del pari al diritto comunitario, sostenendo che la direttiva n. 79/623/CEE considera la perdita della merce dovuta a caso fortuito o forza maggiore come causa esimente e «dispensa» dall'adempimento dell'obbligazione tributaria. Essa sottolinea che, nel parere emesso sulla proposta di direttiva del Consiglio, il Comitato economico e sociale ha contemplato con maggior ampiezza l'ipotesi di «dispensa» dal pagamento dei dazi doganali e che l'art. 11 della direttiva n. 69/74, pur nella sua sinteticità, comprende tutte le ipotesi suggerite.
paragrafo 6
Analogo è l'orientamento della Corte di giustizia, che si è pronunziata sulla forza maggiore nelle sentenze emesse nelle cause 158/73 (Kampffmeyer, Race. 1974, pag. 101), 149/78 (Rumi, Race. 1979, pag. 2523) e 808/79 (Fratelli Pardini, Race. 1980, pag. 2103). Lo stesso dicasi per quanto concerne la Corte costizionale italiana.
paragrafo 7
La società Esercizio magazzini generali conclude che l'art. 22 ter della legge n. 891 è incompatibile con le norme comunitarie in quanto restringe eccessivamente il concetto di perdita per causa di «forza maggiore» espressamente contemplato per i depositi doganali dal citato art. 11, n. 1, della direttiva n. 69/74 e per la merce in transito comunitario soggetta ad obbligazione doganale dall'art. 4 della direttiva n. 79/623.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni del Governo italiano

paragrafo 1
Il Governo italiano sostiene che la sottrazione, per furto o altro evento simile, di merce soggetta a vincolo doganale non è equiparabile alla distruzione o alla perdita della merce stessa.
paragrafo 2
A suo avviso, la formulazione letterale della questione sottoposta alla Corte non corrisponde all'effettiva sostanza del problema di diritto comunitario sollevato dal giudice nazionale. Si tratta infatti non di stabilire se, anche per l'ordinamento comunitario doganale, il furto, compiuto con determinate modalità, possa rientrare nella nozione di forza maggiore, ma di accertare se esso, anche se considerato evento dovuto a forza maggiore, abbia l'effetto di escludere la nascita o il presupposto dell'obbligazione doganale.
paragrafo 3
L'art. 4 della direttiva n. 79/623 ha fondamentale importanza al riguardo. Esso esclude infatti il sorgere dell'obbligazione doganale soltanto quando l'inadempimento degli obblighi di cui trattasi sia dovuto alla «distruzione totale» o alla «perdita definitiva» della merce. Detto articolo vuole indicare esclusivamente eventi che, quando accaduti, rendono oggettivamente impossibile la messa in consumo della merce. Invero, il legislatore comunitario ha voluto considerare come cause che possono impedire il sorgere dell'obbligazione doganale solo gli eventi che producano non la semplice mancata disponibilità soggettiva della merce da parte dell'obbligato, ma l'inuti-lizzabilità oggettiva della merce stessa e quindi l'impossibilità che essa venga messa in consumo. Orbene, la sottrazione — per furto — della disponibilità della merce non riveste i caratteri sopra descritti. Anzi lo scopo del furto è proprio quello di mettere in consumo la merce sottratta alla disponibilità dell'obbligato. Peraltro, se si ammettesse che la sottrazione della merce per furto produca la sua «perdita definitiva», bisognerebbe necessariamente ammettere che in tal caso l'obbligazione doganale non sorgerebbe, sicché i dazi ed altri diritti non si potrebbero chiedere neppure all'autore del furto e della messa in consumo.
paragrafo 4
Alle stesse conclusioni si perviene, secondo il Governo italiano, se si considera la direttiva n. 69/74 che, per l'Italia, riguarda tutti i tipi di magazzini doganali. Infatti l'art. 11, n. 3, della suddetta esclude che nel concetto di perdita possano rientrare le «asportazioni irregolari di merci» poiché, per tale ipotesi, prescrive che i dazi doganali ecc. vengano riscossi «per le merci asportate» in funzione dell'aliquota vigente alla data dell'asportazione, facendo così coincidere l'asportazione irregolare (ad opera di chiunque) con la messa in consumo.
paragrafo 5
L'art. 34 del regolamento del Consiglio n. 222/77 depone nello stesso senso, poiché dispensa in generale l'obbligato principale dal pagamento dei dazi ecc. solo nel caso in cui la merce sia andata distrutta o manchi per causa dipendente dalla sua natura.
paragrafo 6
Questa conclusione si ricollega al rischio che l'interessato assume nel ritardare la messa in consumo delle merci ed agli obblighi che su di esso gravano per tale ritardo. Anche se l'obbligato ha usato la normale diligenza, la sottrazione della merce per furto non giustifica l'inadempimento, da parte sua, dei doveri incombentigli in forza dei vari regimi doganali da applicare (deposito, custodia temporanea, transito, ecc.). È quindi giustificato accollargli la responsabilità per eventi che, come il furto, producono la messa della merce in consumo. Una diversa conclusione non solo arrecherebbe un notevole pregiudizio all'interesse comunitario e nazionale alla riscossione dei dazi, ma aprirebbe anche il varco a «furti su commissione» difficilmente controllabili, perpetrati allo scopo di evadere i dazi e gli altri diritti doganali.
paragrafo 7
Il Governo italiano assume che, qualora si riconosca la fondatezza della-sua tesi, è del tutto superfluo stabilire se il furto possa rientrare nel caso di forza maggiore anche alla stregua del diritto comunitario. Infatti ciò potrebbe risultare utile solo se si ammettesse che la sottrazione per furto equivale alla «distruzione totale» o alla «perdita definitiva» della merce, ipotesi già esclusa.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
La Commissione sostiene che il furto non può, nell'ambito del diritto doganale comunitario e in particolare della direttiva n. 69/74, essere considerato un caso di forza maggiore, quali che siano le circostanze in cui esso è compiuto.
paragrafo 2
In effetti, per rientrare nella nozione di «forza maggiore» un fatto deve sia presentare certe caratteristiche, sia avere gli effetti giuridici collegati dall'ordinamento alla forza maggiore. Ora, la forza maggiore è una causa esimente dalla responsabilità: se l'ordinamento esclude tale effetto in un certo contesto giuridico, occorre concludere che un fatto, anche se non imputabile al responsabile, imprevedibile e irresistibile, non può rientrare nella nozione di «forza maggiore». Nel diritto doganale comunitario l'effetto liberatorio si verifica solo se le merci depositate sono «perse»: e le merci rubate non sono «perse» ai sensi della direttiva. Pertanto il furto non è, in queste circostanze, un caso di forza maggiore.
paragrafo 3
La Corte si è pronunciata più volte sul problema della forza maggiore, ma non ha avuto occasione di esaminare il problema sollevato nel presente processo. Sembra, tuttavia, che la teoria sopra esposta sia stata soggiacente in tutti i casi in cui la Corte ha riconosciuto a un fatto il carattere di forza maggiore: in effetti, si trattava, in generale, di casi sorti in materia agricola, in cui un atto legislativo prevedeva l'estinzione di un'obbligazione in seguito, per l'appunto, a un caso di forza maggiore. Anche in un caso in cui la forza maggiore è stata invocata sulla base dei principi generali di diritto e non di un atto legislativo (causa 149/78, Rumi, Race. 1979, pag. 2523) essa avrebbe dovuto condurre all'estinzione di un'obbligazione.
paragrafo 4
La Commissione aggiunge che tutti gli Stati membri applicano nel senso ricordato le disposizioni di cui trattasi. Le norme comunitarie, dal canto loro, sono basate su norme internazionali: l'allegato E 3 della Convenzione di Kioto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali recita, al punto 22: «les marchandises entreposées qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes à l'importation...». L'allegato B 1 della stessa Convenzione precisa che «les marchandises volées ne sont pas considérées détruites ou irrémédiablement perdues». Sia la Convenzione che l'allegato E 3 sono stati accettati con decisione del Consiglio 18 marzo 1975, n. 75/199 (GU L 100, pag. 1). Tuttavia, l'allegato B 2 non risulta essere stato ancora accettato dalla Comunità.
paragrafo 5
Per quanto riguarda, in particolare, il regime dei depositi doganali, la direttiva in materia (già citata) contiene anche, all'art. 11, n. 3, una disposizione ad hoc sulle «asportazioni irregolari di merci»: quando esse si verificano, i diritti sono dovuti e nessuna esimente è contemplata. La Commissione si chiede se il furto rientri in questa disposizione e non nell'art. 11, n. 1. La risposta negativa emerge sia dai lavori preparatori (in particolare dalla relazione della Commissione che accompagnava la proposta di direttiva) sia dall'interpretazione letterale: una norma sulle «asportazioni irregolari» presuppone delle «asportazioni regolari»; queste non possono essere compiute che dal titolare della merce; si può quindi concludere che il titolare della merce è il destinatario di questa norma.

SENTENZA › In fatto › III — La gase orale del procedimento

paragrafo 1
La società Esercizio magazzini generali, rappresentata dall'aw. Ugo Monterosso, del foro di Catania, il Governo italiano, rappresentato dal sig. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Alberto Prozzillo, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 23 marzo 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 luglio 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con due ordinanze 18 giugno 1982, pervenute alla cancelleria il 23 luglio 1982, la Corte d'appello di Catania ha sottoposto a questa Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale concernente la nozione di forza maggiore ai sensi del diritto doganale comunitario.
punto 2
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di due controversie tra il ministero delle finanze e le imprese Esercizio magazzini generali Spa e Mellina Agosta Sri. Risulta dal fascicolo che nel 1978 veniva sottratto dal deposito doganale gestito nel porto di Catania dalla società Esercizio magazzini generali un determinato quantitativo di tabacchi esteri lavorati e di whisky di proprietà della società Mellina Agosta. Per perpetrare il furto i ladri forzavano una saracinesca di ferro munita di due serrature, le cui chiavi erano custodite una dalla società Esercizio magazzini generali e l'altra dall'ufficio doganale del porto. La dogana di Catania esigeva sia dalla società Esercizio magazzini generali sia dalla società Mellina Agosta la somma di 78 milioni di lire circa per diritti doganali e imposta sul valore aggiunto gravanti sulla merce sottratta, oltre agli interessi legali e alle spese.
punto 3
Nel giugno 1979 le autorità doganali notificavano alle due società un'ingiunzione fiscale per il pagamento della somma suddetta. Le due società proponevano opposizione dinanzi al tribunale di Catania, il quale dichiarava la somma non dovuta. L'amministrazione interponeva appello avverso la sentenza del tribunale.
punto 4
Secondo la normativa italiana, per le merci soggette a diritto di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito dalla loro destinazione al consumo nel territorio doganale. Si presume definitivamente messa in consumo la merce indebitamente sottratta ai vincoli doganali. Tuttavia, il presupposto dell'obbligazione tributaria viene meno quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali o la mancanza della merce all'atto della presentazione dipendano dalla perdita o distruzione della stessa per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo.
punto 5
A seguito di talune pronunzie di giudici italiani riguardanti il termine «perdita» usato dalla citata normativa, il legislatore italiano emanava la legge 22 dicembre 1980, n. 891, che forniva un'interpretazione autentica di detto termine: questo dev'essere inteso nel senso di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto. La corte d'appello considerava pertanto che la sottrazione della disponibilità della merce (cioè il furto) non rientra fra le fattispecie contemplate dal diritto nazionale e, di conseguenza, riteneva inavverato il presupposto dell'estinzione del debito fiscale.
punto 6
Le società interessate sostenevano però che diversa è la situazione nell'ordinamento giuridico comunitario. La normativa comunitaria dispenserebbe dal pagamento dei dazi doganali e di altri tributi nel caso in cui la merce sia andata distrutta per causa di forza maggiore o caso fortuito. Date le circostanze della fattispecie, il furto sarebbe stato commesso con modalità tali da integrare gli estremi della forza maggiore ai sensi del diritto comunitario.
punto 7
Di conseguenza la Corte d'appello sospendeva i due procedimenti dinanzi ad essa pendenti e, con le ordinanze precitate, sottoponeva a questa Corte la seguente questione pregiudiziale: «se la sottrazione di merce soggetta a dazio doganale effettuata con le modalità indicate o, più generalmente e astrattamente, con modalità che, per quanto sopra argomentato, la assimilano afta forza maggiore pei principi dell'ordinamento giuridico ordinano, possa comprendersi nella nozione di forza maggiore come sagomata nell'ordinamento comunitario doganale».
punto 8
La direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (GU L 58, pag. 7), stabilisce le norme che devono figurare nelle disposizioni di legge, di regolamento e amministrative concernenti il suddetto regime. Essa dispone, all'art. 2, che il regime dei depositi doganali comporta la non riscossione dei dazi doganali, delle tasse d'effetto equivalente e dei prelievi agricoli durante la permanenza delle merci nei depositi.
punto 9
L'art. 11, n. 1, della direttiva stabilisce che il depositante e il depositario devono poter fruire della franchigia totale dai dazi doganali, dalle tasse d'effetto equivalente e dai prelievi agricoli per le perdite verificatesi durante il periodo del deposito e dovute a casi fortuiti, a casi di forza maggiore oppure a cause dipendenti dalla natura delle merci.
punto 10
A norma dell'art. 11, n. 3, in caso di asportazione irregolare di merci, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli sono riscossi peile merci asportate in funzione delle aliquote o degli importi in vigore alla data dell'asportazione.
punto 11
La direttiva del Consiglio 25 giugno 1979, n. 79/623, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'obbligazione doganale (GU L 179, pag. 31), stabilisce le norme che devono figurare nelle disposizioni di legge, di regolamento e amministrative degli Stati membri concernenti, tra l'altro, la nascita dell'obbligazione doganale.
punto 12
Essa dispone, all'art. 2, che l'obbligazione doganale all'importazione sorge per: «... e) la sottrazione di una merce, soggetta a dazi all'importazione, al controllo doganale che deriva dalla sua immissione in custodia temporanea o dal suo assoggettamento ad un regime doganale che preveda tali controlli».
punto 13
L'art. 4 della stessa direttiva stabilisce che, in deroga all'art. 2, non sorge alcuna obbligazione doganale all'importazione rispetto ad una determinata merce «a) qualora l'interessato dimostri, in maniera soddisfacente per le autorità competenti, che l'inadempienza agli obblighi risultanti : dalle disposizioni prese per l'applicazione dell'art. 2 della direttiva 68/312/CEE, oppure dalla sosta della merce in questione in custodia temporanea, oppure dall'applicazione del regime doganale cui è stata assoggettata tale merce, è dovuta alla distruzione totale o alla perdita definitiva di detta merce per una causa inerente alla natura stessa della merce o per un caso fortuito o di forza maggiore.»
punto 14
Dall'articolo precitato e dal nono considerando della direttiva risulta che le cause dell'estinzione devono essere fondate sulla constatazione che la merce non ha effettivamente ricevuto la destinazione economica che motiva l'applicazione dei dazi d'importazione. Nel caso del furto è lecito presumere che la merce entri nel circuito commerciale della Comunità. Ne consegue che la perdita della merce contemplata dalla direttiva non comprende la nozione di furto, quali che siano le modalità del furto.
punto 15
La questione sollevata dalla Corte d'appello di Catania dev'essere pertanto risolta nel senso che, secondo le norme comunitarie vigenti in materia doganale, la sottrazione, ad opera di terzi, anche senza colpa del debitore, di merce soggetta a dazio doganale non estingue la relativa obbligazione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 16
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della controversia pendente dinanzi alla Corte d'appello di Catania, alla quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Catania con ordinanze 18 giugno 1982, dichiara: Secondo le norme comunitarie vigenti in materia doganale, la sottrazione, ad opera di terzi, anche senza colpa del debitore, di merce soggetta a dazio doganale non estingue la relativa obbligazione.

Firme

O'Keeffe Pescatore Bosco Koopmans Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 ottobre 1983. Per il cancellier J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Quarta Sezione A. O'Keeffe

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