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Sez. 4, Sentenza n. 34421 del 27/05/2004 Ud. (dep. 13/08/2004) Rv. 229683 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Commercio - Farmacista - Registro di entrata e di uscita - Iscrizione nel registro - Responsabilità - Sussistenza - Termine di tolleranza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229683-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di commercio di stupefacenti, l'obbligo di iscrivere nell'apposito registro, di cui all'art. 68 d.P.R. n. 309 del 1990, ogni acquisto o cessione è imposto ai titolari delle farmacie e sussiste nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento della sostanza stupefacente o psicotropa, senza che possa dirsi esistente un termine di tolleranza. (Nella specie, quindi, correttamente il giudice di merito aveva esclusa rilevanza alla circostanza del possesso da parte della farmacista dei documenti di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti, debitamente custoditi unitamente alle specialità farmaceutiche) .

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)