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Sez. 4, Sentenza n. 4897 del 11/02/1999 Ud. (dep. 16/04/1999) Rv. 213132 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Commercio - Farmacista - Registro di entrata e di uscita - Iscrizione nel registro - Responsabilità - Sussistenza - Termine di tolleranza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213132-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di commercio di stupefacenti l'obbligo di iscrivere nell'apposito registro, di cui all'art. 68 d.p.r. n. 309/1990, ogni acquisto o cessione è imposto ai titolari delle farmacie e sussiste nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento della sostanza stupefacente o psicotropa.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)