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Sez. 3, Sentenza n. 14927 del 06/09/2012 (Rv. 623668 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Domanda risarcitoria formalmente unica - Sentenza non definitiva di accoglimento parziale sull'"an debeatur" - Contestuale sentenza di rigetto parziale - Cassazione con rinvio della sentenza di rigetto - Mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio - Conseguenze - Estinzione del giudizio sul "quantum" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623668-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Qualora il giudice di merito, investito di una domanda risarcitoria formalmente unica, emetta distinte pronunce, autonome tra loro, con l'una parzialmente accogliendo la domanda sul solo "an debeatur" e disponendo il prosieguo del giudizio sul "quantum", e con l'altra parzialmente rigettando la domanda medesima, e qualora soltanto tale ultima pronuncia sia cassata con rinvio, la mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio non comporta l'estinzione del giudizio per il "quantum", che nel frattempo sia proseguito, rilevando il giudicato interno formatosi sulla pronuncia affermativa di "an debeatur".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)