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Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 07/02/2012 (Rv. 621666 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Mancata riassunzione - Conseguenze - Caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso del processo - Eccezione - Sentenze passate in giudicato per mancata impugnazione.
Stato
decisa il 2012-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621666-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)