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Sez. 1, Sentenza n. 19201 del 30/09/2005 (Rv. 585417 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni di cui all'art. 116, comma 13, c.d.s. - Guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata - Sanzione accessoria "ex" comma 18 dello stesso art. 116 - Fermo amministrativo del veicolo, o, in caso di reiterazione, confisca dello stesso - Art.8-bis della legge n. 689 del 1981 - Nozione di reiterazione.
Stato
decisa il 2005-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585417-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'art. 116, comma 18, del codice della strada dispone che alle violazioni di cui al comma 13 dello stesso articolo - consistenti nella condotta di chi guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, ovvero con patente revocata, o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice - consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Peraltro, alla stregua dell'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 94 del d.lgs. n. 507 del 1999, le violazioni successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, <<ove commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria>>. Detta espressione normativa non rappresenta una endiadi - sicché la presenza della contiguità temporale di per sé comporti anche necessariamente detta programmazione unitaria - essendo, invece, all'evidenza dettata dalla esigenza di limitare le ipotesi di esclusione della reiterazione ai soli casi in cui sia ravvisabile nel comportamento dell'autore della violazione un unico disegno trasgressivo, e non già dall'intento di estendere il beneficio di cui si tratta a tutti i casi di ripetizione, sia pure in tempi ravvicinati, di una medesima condotta, caratterizzata dalla persistente volontà di porsi in contrasto con la medesima norma che tale condotta sanziona.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116 com. 13, Cod. Strada art. 116 com. 18, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)