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Sez. 2, Sentenza n. 17347 del 08/08/2007 (Rv. 600571 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Reiterazione nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 8-bis legge 24 novembre 1981 n. 689 - Natura - Funzione - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600571-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

In tema di sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, secondo comma, numeri 1 e 2, cod. pen.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo 81, secondo comma, cod. pen.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 cod. pen.). La previsione di cui al quarto comma del medesimo articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative...commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione di unificazione della sanzione. (Nella fattispecie, relativa alla illecita emissione di assegni bancari, alcuni senza autorizzazione del trattario, altri in difetto di provvista, il ricorrente ha lamentato che il giudice di pace, cui aveva proposto opposizione avverso le relative ordinanze ingiunzioni, e che pure all'esito gli aveva ridotto le sanzioni, non avesse provveduto ad unificare le stesse in cumulo giuridico in considerazione, anche, dell'applicabilità della reiterazione, e la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 94, Legge 24/12/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)