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Sez. 1 - , Ordinanza n. 993 del 20/01/2021 (Rv. 660210 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Esecuzione forzata - Ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - Soglia rilevante - Disciplina sopravvenuta - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660210-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

Nella controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni a causa del superamento dei limiti dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, l'oggetto della domanda giudiziale ricomprende quello speciale limite costituito dal divieto di cui al precedente art. 76, che impone al riscossore di non procedere all'esecuzione immobiliare in ragione dell'ammontare del credito inferiore ad una determinata soglia, sicchè la modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, del limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore, deve trovare applicazione nei procedimenti che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore delle norme che hanno fissato i nuovi importi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello aveva riconosciuto la legittimità dell'ipoteca, iscritta in data 24 ottobre 2005, sulla base dell'erroneo presupposto dell'irrilevanza del nuovo limite all'esecuzione fissato della l. n. 248 del 2005 entrata in vigore solo il 3 dicembre 2005).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Legge 02/12/2005 num. 240, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)