Sez. U, Sentenza n. 5771 del 12/04/2012 (Rv. 621833 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Limiti all'iscrizione - Debito del contribuente superiore agli ottomila euro - Necessità - Fondamento - Art. 3, comma 2 ter, del d.l. n. 40 del 2010, conv. nella legge n. 73 del 2010 - Espresso divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro - Interpretazione - Conseguenze - Inesistenza per il passato di limiti di valore per l'iscrizione - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Né a diversa conclusione può indurre l'art. 3, comma 2 ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)