Sez. L, Sentenza n. 12215 del 25/05/2007 (Rv. 597221 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Procuratore domiciliatario trasferitosi - Accertamento della nuova sede - Onere del notificante - Sussistenza - Relata di notifica dell'ufficiale giudiziario con menzione del trasferimento - Notifica rinnovata al medesimo indirizzo - Inesistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
È onere del notificante effettuare le opportune ricerche per accertare la nuova sede del procuratore domiciliatario trasferitosi; ove la stessa parte, avuta certezza, dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, rinnovi la notifica, nulla per tale motivo, allo stesso indirizzo, la seconda notifica deve ritenersi inesistente, perché il notificante è consapevole dell'impossibilità di raggiungere lo scopo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)