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Sez. L, Sentenza n. 18003 del 16/12/2002 (Rv. 559284 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Esclusione - Limiti - Rispetto, anche in tale caso, del termine fissato per l'impugnazione - Necessità - Violazione dell'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza della questione.
Stato
decisa il 2002-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559284-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. L'onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo è infatti previsto soltanto per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha la sola funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Ne consegue che la questione della conoscenza o della conoscibilità del vero recapito del procuratore spiega rilevanza in ordine alle modalità con le quali la notificazione stessa deve essere rinnovata, ma non tocca la necessità che tale rinnovazione avvenga entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità di notificazione non consentano di rispettare detto termine. Nè è ravvisabile violazione dell'art. 24 Cost., giacché il termine lungo di un anno per la proposizione del ricorso, ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., è tale da consentire alla parte di provvedere ai necessari incombenti di notifica e di effettuare idonee ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)