Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003 (Rv. 559468 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Indennizzo dovuto all'appaltatore - Eccezione del committente - Compensatio lucri cum damno - Onere della prova - Criterio.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
In tema di appalto ed in ipotesi di recesso unilaterale dal contratto ai sensi dell'art. 1671 cod. civ. grava sul committente che recede e che eccepisca in giudizio la compensatio lucri cum damno provare il lucrum dell'appaltatore (che abbia potuto eseguire altri lavori solo perché liberato dall'impegno) ed il suo ammontare, detraibile dal pregiudizio subito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)