Sez. 2, Sentenza n. 1457 del 16/03/1981 (Rv. 412118 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - RITARDO NELLA CONSEGNA DI UN IMMOBILE - CONSEGUENTE RITARDO NEL PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COMPRATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - RITARDO NELLA CONSEGNA DI UN IMMOBILE - CONSEGUENTE RITARDO NEL PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COMPRATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il ritardo da parte del compratore nel pagamento del prezzo dello immobile, in conseguenza del ritardo nella consegna dello stesso da parte del venditore, non costituisce un vantaggio detraibile dal pregiudizio subito dal compratore in difetto della prova, da fornire da parte del venditore, che tale vantaggio sussista effettivamente, per avere, ad esempio, il compratore impiegato il danaro non versato in investimenti lucrosi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)